Entro il 12 maggio 2013 bisogna mettersi in regola
Agenti immobiliari: adempimenti obbligatori in CCIAA
Per le nuove attività e per quelle in essere va fatta la comunicazione telematica
di Paolo Bellini*
Gli agenti immobiliari iscritti a ruolo che esercitano l’attività nelle forme previste dalla legge, entro il 12 maggio 2013 ( ai sensi dell’art. 11 del D.M. 26.10.2011 ) devono aggiornare la propria posizione presso la Camera di Commercio della Provincia nel cui circondario hanno stabilito la sede principale della propria attività, compilando e trasmettendo telematicamente il modello “Mediatori”, sezione “Aggiornamento posizione RI/REA” per ciascuna sede o unità locale.
Questi modelli si trovano allegati al D.M. 26.10.2011 (vedi testo integrale) e l’obbligo di aggiornamento delle posizioni di tutti gli agenti immobiliari italiani scade il 12 maggio 2013. il tutto a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2012 n. 10 dei relativi decreti ministeriali.
A) Per le nuove iscrizioni di imprese o persone fisiche, occorre compilare la modulistica contenuta nel Decreto per presentare la domanda di iscrizione.
Una volta che il competente ufficio della CCIAA ha ricevuta la domanda, provvede:
– ad assegnare immediatamente la rispettiva qualifica professionale;
– ad avviare contestualmente la verifica circa il possesso dei requisiti da concludersi entro 60 giorni;
– ad iscrivere i relativi dati nel Registro delle imprese, nel caso l’attività denunciata venga svolta in forma di impresa, oppure nell’apposita sezione del REA, e qualora l’attività non venga svolta in forma di impresa (in questa seconda categoria ricadono, per esempio i dipendenti abilitati che lavorano per conto di aziende di intermediazione immobiliare).
Se mancano i requisiti e la CCIAA accerti la mancanza dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività, viene disposto, con provvedimento del conservatore, il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo la regolarizzazione della stessa entro il termine di 30 giorni.
B) Per l’aggiornamento delle posizioni in attività (passaggio dai ruoli soppressi al registro imprese o al rea) è obbligatorio compilare la sezione «Aggiornamento posizione RI/REA» del modello «ARC» per ciascuna sede o unità locale e farla giungere all’ufficio competente della CCIAA, in via telematica, entro e non oltre il 12 maggio 2013. Ciò ai fini dell’aggiornamento delle posizioni nel Registro delle Imprese e nel REA, con l’avvertenza di inoltrare la comunicazione all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale.
Cosa si rischia? L’inibizione alla continuazione dell’attività mediante apposito provvedimento del
Conservatore del registro delle imprese e,cioè, entro il termine fissato del 12 maggio 2013.
C) Per le posizioni non in attività che sono le persone fisiche iscritte nel ruolo, che non svolgono l’attività presso alcuna impresa alla data del 12 maggio 2012, sono tenuti alla compilazione della sezione apposita «Iscrizione sezione TRANSITORIO» del modello «ARC» tutti coloro che, in qualifica professionale, non svolgono l’attività ma non vogliono perdere l’abilitazione. Tale comunicazione che va fatta sempre in via telematica e inoltrata alla Camera di Commercio entro il 12 maggio 2013.
La via TELEMATICA, scelta dal legislatore, si concretizza nell’utilizzo del software, messo a disposizione dal sistema camerale, che si chiama: “Comunica-starweb” in dotazione ai commercialisti, alle associazioni ed agli operatori del settore.
Gli ALLEGATI o la modulistica per presentare la comunicazione sono contenuti in ciascun decreto,
ai quali sono allegati due modelli:
– Allegato A: ” ARC ” – “MEDIATORI” per la segnalazione di inizio attività, per la dichiarazione di possesso dei requisiti, per la richiesta di iscrizione nell’apposita sezione REA, per la comunicazione di eventuali modifiche, per l’aggiornamento della posizione RI/REA;
– Allegato B: “Intercalare requisiti” per l’indicazione dei requisiti posseduti dai legali rappresentanti, dall’eventuale preposto, nonché da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa;
Ricordiamo per l’ennesima volta che i modelli di cui sopra devono essere trasmessi telematicamente, con “Comunica-starweb” all’ufficio registro delle imprese in CCIAA come allegati ad una pratica RI/REA.
AVVERTENZE: sia per inizio attività che per l’aggiornamento di posizioni attive:
· (La firma digitale) i modelli devono essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante.
· (Il procuratore) nel caso in cui la domanda sia presentata da un procuratore, i modelli vanno stampati, compilati dai soggetti suindicati e sottoscritti con la firma autografa di questi.
Devono, successivamente, essere scansionati e allegati alla pratica firmata digitalmente dal procuratore, accludendo necessariamente anche copia del documento di riconoscimento di ciascun soggetto che rende la dichiarazione e, contestualmente, conferisce procura al presentante.
· Analoga procedura va seguita anche nel caso della presentazione dell’Intercalare Requisiti (allegato B) riguardante uno o più soggetti partecipanti all’attività.
· (La smart Card) per per poter effettuare la procedura in Camera di Commercio è necessaria la Smart CARD (firma digitale) del titolare della Agenzia Immobiliare.
COSTI PER IMPOSTE E TASSE
Le domande (Registro Imprese e REA) – escluse quelle relative alla fase di aggiornamento – sono assoggettate al pagamento della tassa di concessione governativa di € 168,00, con versamento da effettuarsi su c/c 8003. Tale tassa è dovuta per ogni soggetto che esercita l’attività.
Sono dovuti, poi, i diritti di segreteria e i bolli in base alla tipologia di pratica presentata. I soggetti iscritti nel REA saranno tenuti al pagamento del diritto annuale nella misura di € 30,00.
COMPETENZE PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE
Abbiamo ricordato che le pratiche vanno obbligatoriamente compilate utilizzando “Comunicastarweb”.
Per questo motivo abbiamo chiesto a tutte le Confesercenti italiane di adoperarsi per effettuare il servizio di comunicazione telematica alle Camere di Commercio a condizioni vantaggiose per gli associati che, indicativamente riportiamo a scopo illustrativo:
· Imprese Individuali : dai 50 ,00 ai 75 euro + IVA + 18,00 diritti camerali + 10,00 spese di spedizione a mezzo corriere per la restituzione della pratica e Smart Card;
· Imprese Società 50 ,00 ai 100 euro + IVA + 30,00 diritti camerali + 10,00 spese di spedizione a mezzo corriere per la restituzione della pratica e Smart Card
SMART CARD : se il titolare non possiede la Smart card (firma digitale), necessaria per assolvere alla procedura in Camera di Commercio, Le Confesercenti provvederanno ad attivarla al costo indicativo variabile dai 50 ai 60 euro + IVA.
DEPOSITO FORMULARI:
La legge 03 febbraio 1989 n. 39 prevede che, per lo svolgimento dell’attività di mediatore immobiliare ( nel caso di utilizzo di moduli prestampati ), i Moduli e i Formulari devono essere depositati, presso la Camera di Commercio riportando il numero REA e il codice fiscale dell’impresa.
Ora con gli obblighi stabiliti dal D.M. 26.10.2011 il deposito va fatto esclusivamente per via telematica, utilizzando Starweb.
Si ricorda pertanto che per il deposito telematico dei formulari o il loro aggiornamento, è possibile allegarli alla pratica di comunicazione, sopra descritta, aggiungendo la somma forfettaria di 25 euro + IVA per le competenze d’ufficio e i seguenti importi relativi ai bolli:
· Imprese Individuali: 17,50
· Società di Persone: 59,00
· Società di Capitali: 65,00
MODULISTICA ANAMA
Gli stampati suggeriti agli iscritti ANAMA e denominati “Formulari Anama” (Incarico di Vendita e Proposta d’Acquisto – Incarico di Locazione e Proposta di locazione – Foglio visita) sono disponibili in via telematica richiedendoli all’indirizzo email: info@anama.it.
*Paolo Bellini
Presidente nazionale ANAMA – www.anama.it