Con decreto 4 marzo 2024, pubblicato nella gazzetta del 14 aprile, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha dettato criteri e modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese, al fine di promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, ai sensi della direttiva UE 2019/904, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante attuazione della predetta direttiva.
In particolare, il decreto ministeriale attua l’art. 4, comma 7, del D. Lgs. n. 196/2021, che prevede all’uopo il riconoscimento di un contributo per un importo massimo annuale pari a euro 10.000, sotto forma di credito d’imposta, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a tutte le imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, Parti A e B, al decreto legislativo, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda di concessione del contributo le imprese che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) risultino attive, regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
b) risultino iscritte all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, o si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative; 2
d) non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);
e) non si trovino in stato di liquidazione ne’ siano soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.
Spese ammissibili, requisiti tecnici e certificazioni
Sono ammissibili al contributo le spese effettivamente sostenute nel corso delle annualità 2022, 2023 e 2024, e comunque dopo la data di entrata in vigore del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 196, in relazione all’acquisto di prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, parte A e parte B, del predetto decreto, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
In via prioritaria, sono ammesse al beneficio le spese sostenute per l’acquisto dei prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti.
In via subordinata, possono essere ammesse al beneficio le spese relative all’acquisto dei prodotti di cui ai punti 1) e 6) dell’allegato, parte B, del decreto legislativo 3 novembre 2021, n. 196, nell’ipotesi di risorse residuali ancora disponibili dopo il soddisfacimento della copertura delle spese riferibili al primo periodo.
L’effettività del sostenimento delle spese oggetto di contributo deve risultare da un’apposita attestazione resa, ai sensi del dPR n. 445/2000, dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
A tal fine, con la già menzionata attestazione, è certificato:
a) l’elenco delle spese ammissibili al contributo, suddivise in relazione al criterio di priorità di cui sopra, nonché il periodo d’imposta cui sono riferite. Le spese si considerano effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui all’art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del TUIR;
b) l’effettivo utilizzo dei prodotti acquistati;
c) l’integrale pagamento delle fatture di acquisto cui si riferiscono le spese di cui alla lettera a), che deve essere effettuato attraverso il conto corrente intestato all’impresa richiedente e con modalità che consentano la piena tracciabilità dei pagamenti e l’immediata riconducibilità degli stessi alle relative fatture;
d) che l’impresa richiedente non ha ottenuto, a fronte delle medesime spese, oggetto della richiesta di contributo, altri benefici previsti da normativa europea, nazionale e regionale.
Sono ammesse al contributo le spese sostenute nel corso delle annualità 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di prodotti.
Non possono, in ogni caso, essere ammesse al contributo le spese sostenute anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 196 del 2021.
Non sono ammissibili, ai fini del contributo, le spese per l’acquisto di prodotti che, non essendo utilizzate dall’impresa richiedente, si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio.
Modalità di accesso ai contributi
Per accedere al contributo, i soggetti in possesso dei requisiti, per il tramite del legale rappresentante, presentano un’apposita istanza attraverso la procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it).
Sulla sezione news del suddetto sito sono indicati i termini e le modalità di presentazione della domanda di contributo, nonché la documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria propedeutica alla concessione.
Nell’istanza, i soggetti beneficiari dichiarano il possesso dei requisiti previsti dal decreto, ivi inclusi quelli di carattere tecnico, compreso l’ammontare complessivo delle spese sostenute e del contributo richiesto per ogni annualità, allegando l’attestazione di cui si è detto. Al solo fine di consentire lo svolgimento dei controlli, i soggetti beneficiari allegano all’istanza la documentazione giustificativa delle spese e del relativo pagamento, nonché’ la certificazione che i prodotti acquistati sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
Agevolazione concedibile
Il contributo, sotto forma di credito d’imposta è concesso nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nella misura del 20 per cento delle spese sostenute e documentate, fino all’importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario. Nell’ipotesi in cui le agevolazioni complessivamente richieste eccedano i limiti, l’importo del credito d’imposta concedibile a ciascun beneficiario è proporzionalmente ridotto, rispetto alla spesa sostenuta, al fine di garantire il limite della spesa autorizzata.
Il suddetto credito di imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa europea, nazionale o regionale.
Modalità di fruizione del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta concesso è disponibile decorsi dieci giorni dalla comunicazione ai soggetti beneficiari.
L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Obblighi di trasparenza e modalità informative
I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.
L’elenco degli oneri informativi per le imprese, previsti ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, è reso disponibile attraverso il sito istituzionale www.mase.gov.it .