La quota variabile della Tari va applicata una volta sola, in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica. A chiarirlo è il ministero dell’Economia e delle Finanze, ammettendo lo sbaglio commesso da molti Comuni, tra cui quelli di Lecce e provincia, dove erroneamente la quota variabile dell’abitazione principale è stata sommata a quella di tutte le sue pertinenze, come garage, box, cantine e solai, costringendo i cittadini a pagare più del dovuto.
Il Tesoro ha autorizzato quindi i contribuenti a richiedere i rimborsi per la Tari gonfiata in modo illegittimo solo relativamente alle annualità a partire dal 2014, anno in cui è stato introdotto il nuovo tributo sui rifiuti. I dettagli sono contenuti in una circolare ministeriale a firma del direttore generale delle Finanze Fabrizia Lapecorella in seguito alle polemiche sorte nei giorni scorsi per gli errori commessi dai Comuni a svantaggio dei cittadini, nella quale conferma che per calcolare l’importo della Tari, il Comune deve “computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica, ovvero la somma dei metri quadri dell’abitazione e delle relative pertinenze box, cantine, garage”.
“Un diverso modus operandi da parte dei Comuni – si legge nella circolare – non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della Tari”. Non è possibile, però, chiedere il rimborso per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), in vigore fino al 2014.
Se il contribuente dovesse riscontrare un errato computo della parte variabile della tassa sui rifiuti, può presentare l’istanza di rimborso, a norma dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. I documenti dovranno contenere tutti i dati necessari a identificare il cittadino, l’importo versato e quello di cui si chiede il rimborso, nonché i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della Tari.
I moduli per presentare istanza saranno a disposizione sul sito del Comune di Lecce nella relativa news e nella pagina del Settore Tributi e Fiscalità Locale. Le domande potranno essere inoltrate a mezzo raccomandata all’indirizzo Comune di Lecce-Settore tributi e fiscalità Locale-Via Rubichi, 16-73100 Lecce; a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: adriana.depascalis@comune.lecce.it e ufficio.tares@pec.comune.lecce.it; consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune sito in Via Rubichi, 16; consegnate direttamente al Settore Tributi e Fiscalità Locale- Piazza Partigiani, 40- nei giorni di apertura al pubblico: mercoledì e venerdì dalle 09:00 alle 12:00 e martedì dalle 15:30 alle 17:30.