Qualora vi siano all’interno dell’attività delle aree (vani) dove non è previsto l’accesso al pubblico, il titolare dell’attività dovrà sottoscrivere apposita autocertificazione con la quale dichiara tale circostanza, sotto la propria responsabilità. Nel caso di disponibilità del locale con contratto di locazione, comodato, ecc. l’obbligo dei controlli è a carico dell’esercente affittuario, per i contratti in essere. La legge regionale non dà indicazioni in merito quindi le attività di monitoraggio potranno essere concordate in fase di sottoscrizione del contratto di locazione. L’avvio di nuova attività avverrà con agibilità temporanea fino alla conclusione delle misurazioni con esito positivo che portano ad ottenere l’agibilità definitiva. La norma obbliga ad effettuare la misurazione del livello di concentrazione del gas radon nei locali (luoghi aperti al pubblico), da eseguire su base annua – su due semestri. Sono soggette al controllo le aree del locale dove è consentito/previsto l’accesso al pubblico (per le altre aree è discrezione dell’interessato eseguire le misurazioni). Il professionista abilitato eseguirà i controlli attraverso il posizionamento di appositi dosimetri (uno per semestre di controllo), utilizzandone uno ogni 100 mq di locale (nel caso di locali comunicanti attraverso aperture non delimitate da porte, la superficie totale dei vani è da considerare entro i 100 mq).
I dosimetri saranno prelevati al termine del periodo di verifica e inviati ad uno specifico laboratorio che eseguirà le analisi e restituirà i risultati, in base ai quali il professionista incaricato redigerà una relazione che consegnerà al titolare. I risultati saranno trasmessi all’Arpa e al Comune competente territorialmente. La trasmissione delle misurazioni dovrà essere fatta entro l’11.02.2019 o al massimo entro 30 giorni dal 11.02.2019. In caso di mancata comunicazione delle misurazioni la legge prevede la sospensione della certificazione di agibilità.
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a quale costo?
Gentile Damiano, per maggiori informazioni sui costi e sulla procedura del rilevamento ti preghiamo di contattarci al 0832 241204 oppure via mail all’indirizzo cat@www.confesercentilecce.com
Non esiste alcun millantato professionista abilitato perché non esiste alcuna abilitazione
Gentile Giorgio, i professionisti sono abilitati da Confesercenti Lecce per il montaggio delle apposite apparecchiature finalizzate al rilevamento. Inoltre rilasciano tutta la documentazione ufficiale dell’avvenuto posizionamento del rilevatore come previsto dalle direttive regionali. Affidarsi all’associazione, significa non esporsi al rischio di essere truffati come insegnano i recenti casi di cronaca locale.